Art. 1.

      1. È istituita in Basilicata una zona franca industriale ubicata nell'area «Val d'Agri-Sauro-Camastra», di seguito denominata «zona franca».
      2. Alla delimitazione della zona franca si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dello sviluppo economico.
      3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi del presente articolo è considerato fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato fino al 31 dicembre 2060.
      4. Restano in vigore, nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci pericolose per la collettività.